Obbligo Fatturazione Elettronica B2B e B2C tra Soggetti Residenti o Stabiliti in Italia
La fatturazione elettronica è obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
La fatturazione elettronica è obbligatoria sia nel caso in cui la cessione/prestazione di beni/servizi è effettuata tra due soggetti Iva B2B Business to Business, sia nel caso in cui la cessione/prestazione di beni/servizi è effettuata da un soggetto Iva verso un consumatore finale B2C Business to Consumer.
Invece i soggetti meramente identificati in Italia non hanno l’obbligo della fatturazione elettronica se non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione. In base alla decisione UE n. 2018/593 non si richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale. È possibile indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
(Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018)
Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto statuisce che «il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione».
Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.
La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.
Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale.
Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi – ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati, in base all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia) – non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall’articolo 21 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.
Trasmissione Dati Operazioni Transfrontaliere
I soggetti passivi IVA residenti in Italia (no i soggetti meramente identificati) devono trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere su base mensile ed è stato soppresso lo spesometro.
La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è invece facoltativa per tutte le operazioni per le quali:
- è stata emessa una bolla doganale;
- siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Le fatture emesse verso soggetti esteri:
- possono essere trasformate in fatture elettroniche ed inviate attraverso lo SdI compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”;
- la fattura può essere esclusa dalla comunicazione mensile.
Le fatture ricevute da soggetti esteri:
- da fornitore NON-EU il cliente IT non deve trasmettere i dati delle fatture entro l’ultimo giorno del mese successivo alla registrazione. L’inclusione nella comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere è opzionale;
- da fornitore EU il cliente IT comportano l’obbligo di trasmettere i dati delle fatture entro l’ultimo giorno del mese successivo alla registrazione nella comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere e nell’INTRASTAT.
1. Operazioni Transfrontaliere
Fornitore IT > Cliente NON-EU
(Cessione beni)
Fornitore IT | Dogana | Cliente NON-EU |
1. Fattura cartacea 1.1. No comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere. Inclusione opzionale | 1. Bolla doganale | 1. Diritto di ricevere fattura cartacea/pdf |
Fornitore IT > Cliente EU
(Cessione beni)
Fornitore IT | No Dogana | Cliente EU |
PRIMA OPZIONE 1. Fattura cartacea 1.1. Si comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere obbligatoria 1.2. Compilazione INTRASTAT obbligatoria | 1. Diritto di ricevere fattura cartacea/pdf | |
SECONDA OPZIONE 2. Fattura elettronica con codice destinatario convenzionale “XXXXXXX” e invio cartaceo o in pdf al cliente europeo 2.1. Inclusione opzionale nella comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere 2.2. Compilazione INTRASTAT obbligatoria | 2. Diritto di ricevere fattura cartacea/pdf |
Fornitore IT > Cliente EU/NON-EU
(Prestazione servizi)
Fornitore IT | No Dogana | Cliente EU / NON-EU |
PRIMA OPZIONE 1. Fattura cartacea 1.1. Si comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere e INTRASTAT se servizio generico con cliente europeo | 1. Diritto di ricevere fattura cartacea/pdf | |
SECONDA OPZIONE 2. Fattura elettronica opzionale con codice destinatario convenzionale “XXXXXXX” e invio cartaceo o in pdf al cliente 2.1. Inclusione opzionale nella comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere 2.2. Compilazione INTRASTAT obbligatoria se per servizio generico con cliente europeo | 2. Diritto di ricevere fattura cartacea/pdf |
Fornitore NON-EU > Cliente IT
(Cessione beni)
Fornitore NON-EU | Dogana | Cliente IT |
1. Fattura cartacea | 1. Bolla doganale | 1. No comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere. Inclusione opzionale |
Fornitore EU > Cliente IT
(Cessione beni e prestazione servizi generici)
Fornitore EU | No Dogana | Cliente IT |
1. Fattura cartacea | 1. Si comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere e INTRASTAT obbligatoria |
2. Operazioni Interne con controparte non IT
Fornitore IT > Cliente UE/NON-UE
(Cessione beni o prestazione servizi speciali)
Fornitore IT | Cliente UE / NON-UE (identificato o con rappresentante in Italia) | |
PRIMA OPZIONE 1. Fattura cartacea 1.1. Si comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere obbligatoria | 1. Diritto di ricevere fattura cartacea/pdf 2. No comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere | |
SECONDA OPZIONE 2. Fattura elettronica opzionale con codice destinatario convenzionale “XXXXXXX” e invio cartaceo o in pdf al cliente. 2.1. Inclusione opzionale nella comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere. 2.2. Compilazione INTRASTAT obbligatoria se per servizio generico con cliente europeo | 2. Diritto di ricevere fattura cartacea/pdf |
Fornitore UE/NON-EU > Cliente IT
(Cessione beni o prestazione servizi speciali)
Fornitore UE/NON-UE (identificato o con rappresentante in Italia / non identificato) | Cliente IT | |
1. Fattura cartacea 1.1. Si comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere obbligatoria se soggetto passivo | 1. Diritto di ricevere fattura cartacea/pdf |
Fornitore UE/NON-EU > Cliente UE/NON-EU
(Cessione beni o prestazione servizi speciali)
Fornitore UE/NON-UE (identificato o con rappresentante in Italia / non identificato) | Cliente UE/NON-UE (identificato o con rappresentante in Italia / non identificato) | |
1. Fattura cartacea 1.1. No comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere obbligatoria | 1. Diritto di ricevere fattura cartacea/pdf 2. No comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere obbligatoria |