Guida Start Up Innovativa

Come creare, costituire e avviare Imprese Start Up Innovative

La guida Start Up Innovative è predisposta con indicazioni operative e strategiche per creare, costituire e avviare una società di capitali startup innovativa direttamente con i nuovi strumenti digitali con il modello uniforme atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l. (art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015) direttamente online ex art. 24 e art 25 CAD. La guida startup è organizzata anche con tabelle comparative funzionali alle procedure, approfondimenti di settore nelle aeree di interesse e con anche una sezione FAQ con le domande e le risposte più richieste dagli startup nell’ambito dei servizi integrati della consulenza startup innovative prestata dallo Studio Borrini.

Aggiornamenti

Proroga permanenza nel registro speciale start up innovate

In base al DL 34/2020 Art 38 co.5 Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, e’ prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

Proroga al 31/07/2019 per gli adempimenti aggiornamenti e comunicazione mantenimento requisiti start up innovativa

In base alla CIRCOLARE N. 3722/C del MISE del 15 luglio 2019 gli adempimenti di aggiornamenti e comunicazione mantenimento requisiti sono prorogati come termine massimo al 31 luglio 2019 sia per le società con approvazione del bilancio a 120 giorni e sia per le società con approvazione a 180 giorni come chiarito nella CIRCOLARE N. 3722/C del MISE del 15 luglio 2019.

Orientamento

Il framework Startup ha l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione e l’occupazione, in particolare giovanile. Inoltre, queste disposizioni mirano favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.

Il framework Startup analizzato nella Guida Start Up Innovativa si basa sul Decreto Legge 179/2012, definito come “Decreto Crescita 2.0”, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e convertito dal Parlamento con Legge del 18 dicembre 2012 n. 221. 

Requisiti

Proseguendo nella Guida Start Up Innovativa si evidenzia come per creare una startup innovativa il primo passo è quello di verificare il possesso dei requisiti necessari per poter iscrivere una società nella sezione speciale del Registro Imprese come startup innovativa. Si ricorda che tale iscrizione viene attuata in aggiunta all’iscrizione nella sezione ordinaria e non è sostitutiva. Infatti la permanenza nella sezione speciale può avere una durata non superiore ai 5 anni, decorsi i quali la società in oggetto continuerà a permanere iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese.

Possono diventare startup innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti: tutti necessari

  • sviluppo, produzione e commercializzazione (e non solamente uno di essi) di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • metodologia innovativa che differenzia tali prodotti e servizi;
  • società di nuova costituzione o costituite da meno di 5 anni;
  • sede principale in Italia, o in altri Stati Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo con una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Requisiti: alternativi

  • spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa;
  • impiego come dipendenti o collaboratori con elevate competenze ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270; Come da Parere Min. Sviluppo Economico 22.8.2014 n. 147538 la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore. Tuttavia la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”. Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett. h), n. 2, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.
  • società titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, tecnologia.

Requisiti: spese di ricerca e sviluppo

Come evidenziato dal DL 18.10.2012 n. 179 nelle start up innovative le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e’ assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

Requisiti: comparazione startup e PMI innovative

RequisitiSTARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012)PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015)
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa
Non quotataSì, ma può quotarsi su una piattaforma multilaterale di negoziazione
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia
Delimitazioni temporaliNuova o attiva da meno di 5 anni e regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall’entrata in vigore del DL 179/2012Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev’essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società nuove
Delimitazioni dimensionaliMeno di 5 milioni di fatturato annuoPmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni)
Divieto di distribuzione degli utiliNo

Delimitazioni nell’oggetto socialeDeve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologicoNo

Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologicaAlmeno 1 su 3 di:
– 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo
– Team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata
– Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato
Almeno 2 su 3 di:
– 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo
– Team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata
– Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato

Agevolazioni

Agevolazioni: costituzione startup innovativa digitale e gratuita senza notaio

Le startup innovative possono redigere l’atto costitutivo e lo statuto societario tramite un modello standard tipizzato in formato XML facendo ricorso alla firma digitale in formato P7M e alla marcatura temporale senza il supporto del notaio per la costituzione della società.

Agevolazioni: registrazione fiscale

Nel momento della costituzione e nelle successive eventuali modifiche statutarie le start up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo per la registrazione fiscale dell’atto costitutivo e degli atti modificativi.

Agevolazioni: esonero da diritti camerali e imposte di bollo

Le startup innovative sono esonerate dal diritto annuale del Registro delle Imprese e dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo per gli adempimenti societari presso il Registro delle Imprese.

Agevolazioni: deroghe alla disciplina societaria ordinaria delle società a responsabilità limitata per le startup innovative SRL

Per le società SRL startup innovative è consentito:

  • creare categorie di quote dotate di particolari diritti:
    • che non attribuiscono diritti di voto;
    • che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione;
  • effettuare operazioni sulle proprie quote
  • emettere strumenti finanziari partecipativi
  • offrire al pubblico quote di capitale

Le deroghe in oggetto comportano una trasformazione della struttura finanziaria della società SRL equiparandola di fatto alla società per azioni SPA.

Agevolazioni: proroga copertura delle perdite

Agevolazioni: deroga disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica

Agevolazioni: esonero obbligo visto di conformità per compensazione crediti IVA

Agevolazioni: disciplina del lavoro speciale

Agevolazioni: remunerazione del personale in modo flessibile

Agevolazioni: remunerazione personale e collaboratori attraverso strumenti finanziari partecipativi

Agevolazioni: incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative

Per incentivare lo sviluppo delle start up innovative residenti in Italia o le start up innovati non residenti in Italia e residenti nello spazio economico europeo che operano in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, il Legislatore ha previsto degli incentivi fiscali per gli investimenti diretti, ed indiretti per il tramite di intermediari qualificati, nel capitale di rischio dell’imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico. Si considerano dunque investimenti agevolabili i conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. Si considerano agevolabili anche i conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione e gli investimenti in quote degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) che investono in imprese innovative.

Agevolazioni: incremento delle agevolazioni investimenti startup per le Startup

La normativa ha previsto un incremento delle agevolazioni per le startup innovative. È stato previsto un aumento dal 30% al 40% in detrazioni e deduzioni per gli investimenti nel capitale delle società startu up innovative da parte sia delle persone fisiche e sia da parte di società. Queste nuove disposizione saranno soggette all’approvazione della commissione europea.

  • Detrazione IRPEF del 40% per gli investimenti (fino a 1 M annui)
  • Detrazione IRPEF del 50% per gli investimenti (fino a 100.000 annui) con il mantenimento per almeno 3 anni nel capitale di società startup innovative
  • Deduzione IRES del 40% per gli investimenti (fino a 1.8 M annui)
  • Deduzione IRES del 50% per gli investimenti nel caso di acquisizione integrale con il mantenimento per almeno 3 anni nel capitale di società startup innovative (fino a 1.8 M all’anno)
SoggettiDetrazioniDeduzioni
IRPEF40% (1 M annui)

50% (100.000 annui)
3 (anni mantenimento investimento)
IRES40% (1.8 M annui)
50% (1.8 M annui)
100% (acquisizione)
3 (anni mantenimento investimento)

Agevolazioni: equity crowdfunding

Agevolazioni: fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Agevolazioni: agenzia ICE per servizi internazionalizzazione startup

Agevolazioni: fail fast

Agevolazioni: trasformazione in PMI innovativa

Business plan

Business plan: come sviluppare un piano di fattibilità per una startup innovativa

Un business plan è un documento strategico che delinea gli obiettivi di una startup innovativa e fornisce un percorso dettagliato per raggiungerli. Per sviluppare un business plan efficace, è importante considerare e articolare diverse funzioni chiave:

  1. Executive Summary: Questa sezione fornisce una panoramica del business, comprese la visione, la missione e le informazioni di base sull’azienda. È importante essere concisi e accattivanti, in quanto questa sezione viene spesso letta per prima dagli investitori.
  2. Descrizione dell’azienda: Descrivere l’azienda, il suo campo di attività, la struttura giuridica e il modello di business. Includere anche informazioni sul team di fondatori e sulle competenze chiave che apportano al progetto.
  3. Analisi di mercato: Eseguire una ricerca approfondita sul mercato di riferimento, sulle tendenze, sulla concorrenza e sui potenziali clienti. Utilizzare queste informazioni per identificare le opportunità di mercato e le sfide che la startup deve affrontare.
  4. Prodotti e servizi: Descrivere in dettaglio i prodotti e/o servizi offerti dalla startup, evidenziando gli aspetti innovativi e il valore aggiunto che essi offrono ai clienti. Spiegare anche come questi prodotti o servizi si differenziano da quelli della concorrenza.
  5. Strategia di marketing e vendite: Definire un piano per promuovere e vendere i prodotti o servizi. Identificare i canali di distribuzione, le strategie di marketing e di comunicazione, e la strategia di prezzo.
  6. Organizzazione e management: Presentare la struttura organizzativa dell’azienda, le responsabilità chiave e il personale necessario. Includere informazioni sui principali stakeholder, come azionisti, consiglio di amministrazione e consulenti.
  7. Piano di sviluppo: Stabilire gli obiettivi a breve e lungo termine, le principali tappe per raggiungerli e le risorse necessarie. Includere anche una timeline delle attività principali e un piano di espansione futura, se applicabile.
  8. Analisi finanziaria: Fornire previsioni finanziarie dettagliate, tra cui proiezioni di ricavi, costi, cash flow e utili. Assicurarsi di includere scenari realistici e piani di contingenza per eventuali imprevisti.
  9. Rischi e mitigazioni: Identificare i principali rischi che la startup potrebbe affrontare, come ad esempio problemi legali, concorrenziali o tecnologici, e delineare le strategie per affrontarli e mitigarli.
  10. Richiesta di finanziamento: Se si cerca finanziamento esterno, presentare una chiara richiesta di finanziamento, specificando l’ammontare richiesto, l’uso dei fondi e le potenziali offerte agli investitori.

Ricordarsi che un business plan è un documento dinamico e che deve essere aggiornato regolarmente per riflettere i cambiamenti nel mercato, nell’azienda e nelle strategie. Un business plan ben scritto e accurato deve prevedere un analisi dai 3 ai 5 anni per essere efficace.

Capitale sociale: start up SRL e patrimonio netto, equilibrio fondamentale

Una volta individuati i requisiti e verificato il loro rispetto per l’iscrizione della newco o della società esistente nella sezione speciale del Registro Imprese per le startup innovative, risulta fondamentale nella Guida Start Up Innovativa l’analisi e la determinazione del capitale sociale. L’individuzione del capitale sociale funzionale deriva da molte variabili fino a quella del cosiddetto capitale sociale congruo allo svolgimento dell’attività caratteristica. Nell’ambito della società a responsabilità limitata sicuramente una variabile determinante è quella del capitale sociale minimo legale, che con l’introduzione della società a responsabilità limitata a capitale minimo, non è necessariamente quello di 10.000 euro e possono essere individuati altri livelli più funzionali nella fase di startup con la possibilità di impiegare meno risorse di capitale di rischio nella fase di sottoscrizione.

Altrettanto fondamentale, nella determinazione del capitale sociale, è quello di prevedere soprattutto in fase iniziale l’equilibrio tra fonti e impieghi nella gestione caratteristica dell’attività economica ed in particolar modo l’equilibrio funzionale tra patrimonio netto e capitale sociale tale da rispettare il framework economico legale dell’attività d’impresa nel rispetto del principio di continuità aziendale.

Capitale sociale: SRL con capitale sociale da 1 a 9.999 euro

Sottoscrizione conferimentiContestuale alla sottoscrizione
Entità conferimentiIn denaro
Modalità conferimenti in denaroConsegna al rappresentante dell’organo amministrativo a favore della società

Denaro contante: fino a 3.000 euro

Assegno circolare: intestato alla società costituenda

Bonifico
Obblighi conferimenti100% integrale alla sottoscrizione

Capitale sociale: SRL con capitale sociale uguale o maggiore a 10.000 euro

Sottoscrizione conferimentiContestuale alla sottoscrizione
Entità conferimentiIn denaro

Beni in natura e crediti (da eseguire integralmente prima della costituzione e con relazione di stima)

Prestazione opera e servizi (da eseguire integralmente prima della costituzione e con polizza assicurativa o fideiussione)

Elementi fungibili (ad es: intangible assets)
Modalità conferimenti in denaroConsegna al rappresentante dell’organo amministrativo a favore della società

Denaro contante: fino a 3.000 euro

Assegno circolare: intestato alla società costituenda

Bonifico
Obblighi conferimentiSocietà pluripersonale: 25% alla sottoscrizione, il restante su richiesta dell’organo amministrativo

Società unipersonale: 100% alla sottoscrizione

Oggetto sociale: definizione attività innovativa ad alto valore tecnologico

Un altro elemento fondamentale nella Guida Start Up Innovativa è la definizione dell’oggetto sociale di startup innovativa. Stabilito il capitale sociale occorre definire in modo strategico l’oggetto sociale della startup che ha come obiettivo esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Una corretta e strategica rappresentazione dell’oggetto sociale risulta fondamentale per l’inquadramento economico legale della società.

Costituzione online: start up con atto e statuto digitali

Il focus di questa Guida Start Up Innovativa si concentra nel momento della costituzione della startup innovativa. E’ possibile procedere in due modalità online, la prima tramite le specifiche art. 24 CAD e la seconda tramite le specifiche art. 25 CAD. Essendo il processo di costituzione completamente digitalizzato, senza l’intervento del notaio, è fondamentale che i nuovi soci sottoscrittori siano muniti ognuno di firma digitale CNS e marche temporali per poter effettuare correttamente le operazioni di firma e marca dell’atto costitutivo e dello statuto nel formato XML. Altrettanto fondamentale è che la newco abbia a disposizione un indirizzo di posta certificata PEC da indicare nei moduli degli adempimenti relativi presso il Registro Imprese.

7. Modifica Statuto Start Up

In base al Decreto direttoriale del 4 maggio 2017 relativo alle modifiche online degli atti costitutivi e degli statuti di Startup costituite con un modello standard digitale, da giugno 2017 è possibile tramite le nuove procedure semplificare procedere anche alla modifica degli atti costitutivi e degli statuti delle società a responsabilità limitata start-up innovative con le modalità digitalizzate adottate in fase di costituzione di Start Up.

8. Comunicazioni Startup: una comunicazione annuale aggiornamento informazioni e una comunicazione mantenimento requisiti start up innovative

ADEMPIMENTITEMPI
Prima Conferma / aggiornamento profilo startup vetrina su portale dedicatoentro:
– 30 giorni costituzione startup
Successiva conferma / aggiornamento profilo startup vetrina su portale dedicatodopo:
– approvazione bilancio

prima:
– della comunicazione mantenimento requisiti
Comunicazione mantenimento requisiti startup dopo:
– conferma / aggiornamento profilo startup vetrina su portale dedicato

entro:
– 30 giorni approvazione bilancio
– 6 o 7 mesi chiusura esercizio

8.1. Almeno una comunicazione annuale di aggiornamento informazioni startup

Le startup e le PMI Innovative hanno l’obbligo di effettuare almeno una comunicazione di aggiornamento delle informazioni startup nel primo anno dopo l’iscrizione entro 30 giorni e dal secondo anno in poi quando già iscritte entro 6 mesi (o 7 mesi nel caso di previsioni statutarie con l’approvazione del bilancio entro 180 giorni) tramite il portale dedicato del Registro Imprese e una comunicazione annuale per il mantenimento dei requisiti tramite Comunicazione Unica, mentre in precedenza vi era l’obbligo di almeno due comunicazioni semestrali di aggiornamento delle informazioni.

Infatti il nuovo art. 3 cc. 1 sexies e 1 septies del d.l. n. 135 2018 (introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019), ha stabilito che l’aggiornamento o la conferma delle informazioni di start-up/PMI innovativa avvenga almeno una volta all’anno mediante l’inserimento delle stesse nel profilo start-up/PMI nella piattaforma dedicata del Registro Imprese in corrispondenza dell’adempimento relativo al mantenimento dei requisiti di start-up/PMI innovativa.

La ratio di questo cambiamento è dovuta all’orientamento del Legislatore di rendere più fluido e dinamico il processo dell’aggiornamento o conferma dell’informazioni di sviluppo dell’imprese innovative in linea con l’evoluzione digitale facendo leva sugli elementi caratteristici del social-networking individuando una nuova forma di stakeholders-networking istituzionale e market-oriented.

A seguito della prima iscrizione nella sezione speciale, entro i trenta giorni successivi, la start-up/PMI deve completare o aggiornare il proprio profilo personalizzato sul portale dedicato.

Le start-up/PMI già iscritte devono provvedere alla conferma o aggiornamento del proprio profilo personalizzato sul portale startup dedicato dopo l’approvazione del bilancio e prima della comunicazione mantenimento requisiti, come prerequisito per la trasmissione della “DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP INNOVATIVA” al Registro Imprese dopo il deposito del bilancio ed entro il 30 giugno (salva l’ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell’art.25), tramite Comunicazione Unica. La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura di conferma dei requisiti, e perdita dello status speciale di startup innovativa oltre all’impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni correlate, nel caso si superi la suddetta scadenza.

8.2. Una comunicazione annuale mantenimento requisiti startup

Le start up innovative hanno l’obbligo di comunicare il mantenimento dei requisiti di start up innovativa mediante autocertificazione del legale rappresentante tramite la comunicazione annuale entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere depositata al registro imprese solo dopo aver compiuto l’aggiornamento o la conferma delle informazioni contenute nel profilo personalizzato sul portale dedicato start-up/PMI Innovative.

Non è possibile inviare la pratica di Comunicazione Unica con il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start-up/PMI innovativa, se la società non ha preventivamente aggiornato le proprie informazioni, nella piattaforma dedicata.

Si evidenzia inoltre che l’art. 3 c. 1 sexies e 1 septies del d.l. n. 135/2018 ha in parte modificato i termini entro i quali depositare la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti di start-up/PMI innovativa, stabilendo che la stessa deve essere depositata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fermo restando il rispetto del primo termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
Infatti nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere depositata entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 7 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fermo restando il rispetto del primo termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

9. Imposta di bollo registrazione fiscale atti costitutivi e modificativi start up innovative

9.1. Imposta di bollo costituzione e modifica Start Up

Per la registrazione fiscale degli atti costitutivi e modificativi delle start-up innovative in caso di contestuale iscrizione nell’apposita sezione speciale non è dovuta l’imposta di bollo mentre si applica l’imposta di registro nella misura predeterminata per la costituzione di SRL. Come anche non è dovuta l’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese e per il diritto annuo camerale.

In base all’articolo 26, comma 8 del decreto-legge n. 179/2012, gli atti relativi alle start-up innovative sono esenti dall’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Si ricorda che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 26 dall’art. 1, comma 69, legge 11 dicembre 2016, n. 232, il regime di esenzione dall’imposta di bollo è stato esteso anche agli atti costitutivi delle s.r.l. start-up innovative. Conseguentemente, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, ricorrendo i presupposti previsti dal suddetto comma 8, l’imposta di bollo non è dovuta né sugli atti costitutivi né su quelli modificativi.

10. Firma digitale

10.1. L’utilizzo della firma digitale per gli adempimenti start up innovative

Diventa sempre più importante utilizzo della firma digitale per procedere con tutti gli adempimenti previsti per legge. Infatti a partire dalla costituzione della start-up innovativa e fino a tutti gli altri adempimenti successivi tra modifiche e variazioni e soprattutto tutte quelle comunicazioni per cui risulta necessario predisporre le pratiche digitali da depositare presso tutti gli enti istituzionali tra cui soprattutto l’Agenzia delle Entrate ed il Registro delle Imprese.

FAQ Start Up Innovative: guida start up innovativa domande e risposte frequenti

Si analizza inoltre come guida start up innovativa una raccolta di domande con le relative risposte più frequentemente richieste dall’imprenditore startupper nell’affrontare nell’avvio startup la pianificazione di impresa innovativa.

Le forme societarie nelle start up innovative

Quale modello societario è possibile utilizzare per iscrivere la società nella sezione speciale delle start up innovative?

Se rispettano i requisiti richiesti necessari e alternativi possono essere iscritte come start up innovative le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e anche cooperative.

Una SRLS società a responsabilità semplificata può essere iscritta nella sezione speciale delle start up innovative?

Se vengono rispettati i requisiti richiesti necessari e alternativi anche una SRLS può essere iscritta nella sezione speciale. Non risulterebbe possibile invece per la SRLS utilizzare i nuovi strumenti finanziari ibridi previsti per le start up innovative in quanto è necessario che vi sia una previsione specifica nello statuto che nella SRLS invece è estremamente ridotto e semplificato.

Quali soci nelle start up innovative

Possono essere soci sia le persone sia le società?

Si possono partecipare alla compagine sociale sia persone fisiche sia le persone giuridiche.

Per costituire una società di capitali unipersonale a socio unico ci sono delle limitazioni?

Si deve versare versare integralmente il capitale sociale al momento della costituzione della start up innovativa e non solamente il 25% del capitale sociale previsto.

Socio straniero nella start up innovativa?

Le start up innovativa posso essere partecipate sia da persone fisiche straniere sia da persone giuridiche straniere. Per le persone fisiche è richiesto il codice fiscale e il documento d’identità nel caso siano solamente soci mentre nel caso intendano anche amministrare è richiesto anche il permesso di soggiorno. Per le persone giuridiche è richiesta la documentazione societaria con traduzione legalizzata in italiano. Serve allegare la documentazione legale in lingua italiana o con traduzione legale della società estera e dei poteri del legale rappresentante per poter costituire una società startup innovativa in Italia.

I requisiti nelle start up innovative

In che cosa si differenziano le start up innovative nei requisiti rispetto alle PMI innovative?

Essenzialmente si differenziano nel fatto che le start up devono avere innovazione e tecnologia mentre le PMI solamente innovazione. Inoltre le start up tra i requisiti alternativi ne devono soddisfare solamente uno su tre mentre le PMI innovative due su tre oltre ad avere l’obbligo della revisione legale.

Posso considerare come requisito start up innovativa soci amministratori altamente qualificati che non sono impiegati come forza lavoro dipendenti o collaboratori?

No solamente se i soci amministratori se sono anche impiegati nella società in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo” come collaboratori.

Quali settori economici sono adatti per svolgere attività economica come una start up innovativa?

Se presenti i requisiti dell’innovazione e dell’alto contenuto tecnologico nell’impresa è possibile svolgere attività economica come una start up innovativa in molti e diversi settori economici come ad esempio: industria, artigianato, agricoltura, credito assicurazioni e tributi, e terziario commercio, servizi, professioni e arti. Nel dettaglio altri esempi: start up innovative software house, industrie alimentati tessili e manifatturiere, mobili, abbigliamento, produzione e distribuzione, commercio, noleggio, trasporto e delivery, settore alimentare e ristorazione, marketing, informazione e pubblicità, arte, istruzione, tecnologia, web e servizi di consulenza innovativi.

La costituzione nelle start up innovative

A quanto ammontano esattamente le imposte e tasse da pagare al momento della costituzione di una start up innovativa?

Le imposte e tasse da pagare in fase di costituzione ammontano a 200 euro per l’imposta di registro e successivamente le tasse per la vidimazione dei libri sociali per 309,87 euro, se il capitale sociale è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, da pagare ogni anno (il primo tramite bollettino postale e dal secondo in poi entro il 16 marzo tramite F24 con codice tributo 7085. La start up innovativa è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo per la registrazione fiscale e per i successivi atti modificativi oltre ad essere esonerata dal diritto annuale per l’iscrizione del Registro delle Imprese e dai diritti di segreteria e bolli per tutti gli adempimenti da espletare presso il Registro delle Imprese.

Cosa serve esattamente per poter costituire online una start up innovativa?

Tutti i founders devono essere dotati di una firma digitale per poter firmare gli atti digitalizzati e delle marche temporali per poter apporre una marcatura temporale in fase di costituzione.

Serve indicare un indirizzo email PEC per poter costituire una start up innovativa, posso utilizzare un indirizzo PEC personale?

Non è possibile utilizzare indirizzo email PEC già in uso da altri soggetti. Serve attivare un nuovo indirizzo PEC dedicato per la newco.

Il capitale sociale minimo richiesto per una SRL star up innovativa è di 10.000 euro?

Il capitale minimo richiesto è di 1 euro. Nel caso venga deliberato un capitale sociale tra 1 euro e 9.999 euro i conferimenti dovranno essere sottoscritti e liberati unicamente in denaro ed integralmente.

Quale ammontare di capital sociale dovrei scegliere nel momento della costituzione della start up innovativa?

Un capitale sociale basso ha il vantaggio di ridurre la responsabilità sociale mentre ha lo svantaggio di ridurre la credibilità sociale nei confronti degli stakeholders soprattutto finanziari.

I servizi o prodotti innovativi ad alto contenuto tecnologico devono essere pronti per essere forniti al momento della costituzione?

Si prevede che la società si attivi a realizzare in base alla sua pianificazione aziendale la fornitura dei servizi o dei prodotti. L’attività caratteristica di una start up innovativa si fonda nell’inscindibilità di sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi e prodotti innovativi ad alto contenuto tecnologico. Diventa dunque fisiologico iniziare con lo sviluppo e procedere con la produzione e commercializzazione nei tempi prestabiliti.

La pubblicità e il marketing nelle start up innovative

Serve avere già online il sito internet d’impresa per poter essere una start up innovativa?

Tra i requisiti per poter procedere all’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative c’è anche quello di avere a disposizione un dominio internet attivo e dedicato all’impresa in collegamento tra la disciplina della pubblicità commerciale e il framework legale startup. Non è necessario che il sito internet sia già completato.

Per promuovere la presenza economica digitale dell’impresa quali sono gli strumenti principali a disposizione dello startupper?

Il framework startup mette in prima istanza a disposizione della startup la profilazione (da tenere costantemente aggiornata) dell’impresa nel portale del Registro imprese per mettere in collegamento tutti gli stakeholders dell’eco sistema start up innovative.

In aggiunta per l’avvio d’impresa innovativa risulta determinante la predisposizione di un asset digitale con web marketing tramite servizi specialistici oltre all’utilizzo strategico interconnesso di canali digitali di digital marketing evoluto e di banner pubblicitari come il seguente:

Gli aggiornamenti nelle start up innovative

Entro quando si deve effettuare l’aggiornamento informazioni e il deposito del mantenimento dei requisiti start up innovative?

Il termine ultimo per l’esecuzione dell’aggiornamento delle informazioni nella piattaforma startup del Registro Imprese.e dell’adempimento per il deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali è previsto nel giorno 31 luglio 2019 anche per le società con bilancio ordinario da approvarsi entro 120 giorni come indicato dalla CIRCOLARE N. 3722/C del MISE.

Le agevolazioni nelle start up innovative

Quali sono i momenti in cui viene agevolato l’investimento in equity delle start up innovative?

Fondamentalmente in due momenti, in fase di costituzione e in fase di aumento di capitale sociale.

Sono dovuti i diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese delle cessioni di quote di start up innovative?

Si non hanno agevolazioni essendo la cessione di quote tra i soci e non di competenza della società.

Gli investimenti in SFP non convertibili in quote di SRL start up innovative sono agevolabili?

Come da parere del Ministero per lo Sviluppo Economico e con la Risposta n. 96 del 5/04/2019 dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene, agevolabile, con il beneficio fiscale consistente nella deduzione dal reddito di impresa di una somma pari al 30% dell’investimento in strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da start-up innovative costituite in forma di SRL, esclusivamente l’investimento in SFP che prevedono clausole di convertibilità in quote di start up innovative, a condizione che la conversione abbia effettivamente luogo. Laddove invece essi si configurassero come meri strumenti di credito, per quanto subordinati, non potranno considerarsi agevolabili.

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