Amministratore di società non è un soggetto parasubordinato

In base alla recente sentenza 1545/2017 della Cassazione a Sezioni Unite che ribalta la pronuncia del 1994, gli amministratori di una società vengono definiti soggetti totalmente autonomi.

L’assemblea dei soci può solamente nominare o revocare gli amministratori, è non c’è quindi un’azione di coordinamento da parte dell’assemblea dei soci verso gli amministratori.

I poteri degli amministratori sono autonomi, e derivano direttamente dalla legge. Quindi il rapporto contrattuale non è assimilabile e non rientra nei contratti di lavoro parasubordinato.

La riconosciuta mancanza di coordinamento determina anche un cambiamento nella gestione delle relative controversie del lavoro.

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